Bocchigliero il mio paese 

Ricorso contro il Bilancio di Previsione del Comune 2005-2007, per impedire l'aumento delle Tasse Comunali, in modocchè il Bilancio possa essere ridiscusso dal  Consiglio Comunale.

Leonardo Aiello

 
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Sped. Aiello Leonardo Antonio Via Roma, n° 167 87060 Bocchigliero (cs)

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di
Bocchigliero

Al Revisore dei Conti del Comune di
Bocchigliero

Al Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di
Bocchigliero

Al Ragioniere del Comune di
Bocchigliero

Al Segretario Comunale di
Bocchigliero

E p.c. Al Capogruppo Consiliare di minoranza
Avv. Donnici Giuseppe
Bocchigliero

E p.c. Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Via Crispi
88100 CATANZARO

Oggetto: Richiesta annullamento Atti Amministrativi ai sensi dell’ Art. 1, comma 136, della Legge
30.12.2004 n° 311 (Legge Finanziaria 2005).

Il sottoscritto Aiello Leonardo Antonio, nato a Bocchigliero il 3.7.1951 ed ivi residente e domiciliato in Via Roma n° 167, nella sua qualità di cittadino-contribuente di codesto Comune

C H I E D E

 

alla SS.VV., ognuno per la propria competenza, di volere attivare la procedura per l’annullamento di ufficio dei sottoindicati Atti Amministrativi, ai sensi dell’Art.1, comma 136, della Legge n°311 del 30.12.2004 in quanto palesemente illegittimi:

- Delibera del Consiglio Comunale N° 7 del 31.03.2005 relativa alla
Istituzione dell’Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
- Delibera del Consiglio Comunale N° 12 del 31.03.2005 relativa alla
approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e del Bilancio pluriennale
2005-2007.

Si evidenzia infatti che i due suddetti Atti sono stati adottati in violazione dell’Art. 1, comma 51 della Legge n° 311 del 30.12.2004, dove è stabilito che gli Enti che non si sono mai avvalsi della facoltà di istituire l’addizionale comunale I.R.P.E.F., possono farlo nel limite massimo dello 0,10 e non dello 0,20 per come invece è stato disposto nelle suddette Deliberazioni dal Consiglio Comunale.

Il sottoscritto fa presente alle SS.VV. che se non verrà urgentemente adottato il provvedimento di annullamento d’ufficio delle suddette Deliberazioni, si vedrà costretto a proporre ricorso al T.A.R. Calabria, con evidente aggravio di spese per il Comune; spese quest’ultime, che potrebbero determinare responsabilità contabile a carico delle SS.VV.

Distinti saluti.

Bocchigliero, 29 aprile 2005

Leonardo Aiello

 

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